Ordinanza n. 1/2016 Ordinanza detenzione tutela cani

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Si ricorda il rispetto dell'ordinanza n. 1 del 12/01/2016, con oggetto "Ordinanza per la detenzione, la tutela dei cani e l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Testo ordinanza:

Premesso
- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
Richiamato
- L. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale n.60/1993 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P (abbandono di animali);
- Il Titolo IV (mantenimento, protezione e tutela degli animali) del Regolamento di Polizia Urbana della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
Visto
- L’ordinanza del ministero della salute 6 agosto 2013 concernente la “tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani” (prorogata con ordinanza min. salute del 28.08.2014);
- L’artt. 7 bis, 50 e 54 del D. lgs 267/2000 – T.U.E.L.
Considerato
Le recenti segnalazioni e le situazioni di disagio e sporcizia, registratosi nel territorio comunale per la libera
circolazione di cani;
Che si ritiene di revocare contestualmente l’Ordinanza n. 12 del 2015 a seguito di un errore materiale.
Preso atto
In particolare, che le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013 non prevedono sanzioni per le violazioni alle norme contenute e che lo stesso provvedimento all’art.6, rimanda, alle competenti autorità ;
                                                                                          O R D I N A
a chiunque detenga o possegga un cane di:
1) utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;
2) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone, animali o
su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia;
3) adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire l’animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
4) avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle;
5) provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art.3 dell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013;
6) in caso di sosta di autoveicolo l’obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale possa fuoriuscire con la testa;
7) non lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico cagne nel periodo del calore;
8) non tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d’affezione nei luoghi destinati all’esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.
Altresì si fa divieto, ai sensi art.4 dell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013, di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività (ai sensi art.3 della citata ordinanza):
9) ai delinquenti abituali o per tendenza;
10) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
11) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
12) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui
agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
13) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Fatte salve le norme e sanzioni penali previste dalla Legge e le sanzioni amministrative previste, in particolare
dal Titolo IV del Regolamento di Polizia Urbana delle Federazione dei Comuni del Camposampierese, in caso
di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzione da € 25,00 ad €
500,00.
Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore o
possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell’art.650 C.P.: sono fatti salvi comunque i provvedimenti
amministrativi a tutela dell’incolumità pubblica. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti 5), 9), 10), 11) 12) e 13), o comunque nei casi più gravi al fine di garantire la pubblica incolumità, si dispone l’allontanamento dell’animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane fino ad assicurare la non pericolosità dello stesso. La presente ordinanza non si applica nei casi previsti dall’art.5 dell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013. Il presente provvedimento è inviato:
- al Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- alla Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe;
- al Settore veterinario dell’ULSS 15
incaricati, per quanto di competenza, alle attività di controllo e di esecuzione del provvedimento. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo Pretorio e presso il sito internet del Comune di Trebaseleghe per tutto il tempo di validità dello stesso. Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Locale.
Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.
             

                    Il Sindaco
             Dott. Lorenzo Zanon

 

Per ulteriori informazionI consultare il documento integrare pubblicato nella sezione ORDINANZE.