Assegno statale di maternità concesso dai Comuni

Richiesta di concessione contributo economico assistenziale

Descrizione:

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Riferimenti normativi

  • D.P.C.M n. 159 del 05.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07/11/2014.
  • D. Lgs. n. 151, art. 74, del 26/03/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Novità 2024:

Con la circolare INPS 29 febbraio 2024, n. 40, l’Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito per il 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.020,85 euro complessivi.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per queste categorie è pari a 20.221,13 euro.

Come presentare la domanda:

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Atti e documenti da allegare

  • Domanda su apposito modulo (il modulo è scaricabile nella sezione "Link" di questa pagina);
  • Attestazione Isee rilasciata dai Caaf;
  • per i cittadini di Stato terzo copia del permesso di soggiorno, del permesso di soggiorno valido e regolare o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • fotocopia delle coordinate bancarie (Iban) per pagamento tramite bonifico bancario o libretto postale (D.L. 201/2011).

La documentazione deve essere consegnata esclusivamente presso il comune – servizio protocollo e presso il Caaf Acli che riceve presso il Municipio di Trebaseleghe il mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.