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Art. 47 D.Lgs. 33/2013
Sanzioni per casi specifici 
 
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la 
situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica, 
la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  
nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione 
amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000 euro a carico del responsabile della mancata  comunicazione 
e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 
2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  
sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici 
il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita' amministrativa competente in base 
a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.