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Giunta comunale

Consiglio Comunale

Curricula titolari di incarichi politici

Compensi

Viaggi e missioni

Dichiarazione dei titolari di cariche elettive per la pubblicità

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

 

Gli organi di indirizzo politico amministrativo sono il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n.227 del 28/09/2000 - Suppl. Ordinario n. 162 ). Entrata in vigore del decreto: 13/10/2000

Articolo 36 Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 42 Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha  competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende  speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali  per  la  loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra  i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei  pubblici servizi,  costituzione  di istituzioni  e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione   dell'ente   locale   a   società   di  capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con  esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente  in  atti fondamentali  del  consiglio  comunale  ed  emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle  locazioni   di  immobili   ed   alla somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni   che   non   siano  previsti  espressamente in  atti  fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera esecuzione   e   che,  comunque,  non  rientrino  nella  ordinaria amministrazione  di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi  per la nomina e la designazione dei rappresentanti  del  comune  presso  enti, aziende ed istituzioni, nonchè  nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso enti, aziende  ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata dalla legge.

3. Il consiglio,  nei  modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì  alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni  in  ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del  comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di  bilancio  adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 48 Competenze delle giunte

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.