Il Reddito di inclusione (REI) - Anno 2018

Cos'è il Reddito di inclusione (REI):

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si compone di due parti:

  1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
  2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Normativa:

A chi si rivolge:

Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un minorenne;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
  • presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
  • un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Qual'è il beneficio economico:

Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Tabella 1: valore mensile massimo del beneficio economico

Numero componenti     Beneficio massimo mensile

1                                        187,50 €
2                                        294,50 €
3                                        382,50 €
4                                        461,25 €
5                                        485,41 €

In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell’importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l’indennità di accompagnamento.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell’ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L’ISR tiene conto, tra l’altro, delle spese per l’affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro).

Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall’erogazione dell’ultima mensilità.

Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l’ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare l’ISEE entro marzo 2018. Invece, coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso dell’attestazione ISEE 2018.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.

Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell’attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l’importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell’attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.

Calcolo del beneficio massimo mensile

Per una famiglia composta da un singolo componente, la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresce in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza dell’ISEE.

La soglia non può comunque eccedere il valore annuo dell’assegno sociale (5.824 euro per il 2017).

Numero componenti         Scala di equivalenza     Soglia di riferimento in                                                                                         sede di ISEE prima       applicazione
1                                       1.00                                       2.250,00 €
2                                       1.57                                       3.532,50 €
3                                       2.04                                       4.590,00 €
4                                       2.46                                       5.535,00 €
5                                       2.85                                       5.824,00  €

Il beneficio massimo mensile si ottiene, quindi, dividendo l’importo annuo per 12 mensilità (vedi tabella 1).

Come presentare la domanda:

La domanda può essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare a partire dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza.

Il beneficio viene concesso dall’Inps che, con la  circolare n. 172 del 22/11/2017, rende disponibili il modulo di domanda e ulteriori istruzioni operative.

Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda.

I moduli, sono disponibili in questa sezione dal 1° dicembre; saranno inoltre reperibili presso il sito internet del Ministero del Lavoro e il sito dell’INPS.

Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa:

Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali, che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l’educazione, l’istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l’impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act – D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.

Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.

 NOTA BENE: I beneficiari REI ammessi residenti nel Comune di TREBASELEGHE verranno quindi convocati tramite i servizi sociali per la predisposizione del progetto personalizzato, condizione necessaria per ottenere il beneficio del REI.

Carta elettronica Rei:

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

  • prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (indicativamente 1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari) ;
  • fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
  • pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
  • avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Note indirizzate a coloro che gia’ beneficiano del Sia:

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell’anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l’accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.

Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per accedere al REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.

>> Informazioni e contatti:

Il Comune di Trebaseleghe fornirà informazioni, stampati e raccoglierà le istanze REI complete di tutta la documentazione, nei giorni di

  • Lunedì ore 15.00 - 17.30
  • Mercoledì ore 9.00 - 12.00

Fornirà inoltre informazioni sulle istanze Rei (su richiesta di singoli interessati),  previa richiesta di appuntamento da concordare nel giorno di venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la  Sede Municipale – Ufficio Servizi Sociali  - sito al primo piano -  tel. 0499319544 fax 049 9319549 e-mail p.stella@comune.trebaseleghe.pd.it 
Responsabile del Procedimento: responsabile Settore Economico Finanziario – Servizio Sociale dott. Casagrande Vigilio Antonio tel. 0499319540 v.casagrande@comune.trebaseleghe.pd.it

Novità REI dal 01/06/2018

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti:

  1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
  2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività ( es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il ReI, a partire dal 1° giugno 2018, sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti economici:

il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
  • un valore ISRE ai fini ReI (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non da necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie. Per determinarne l'ammontare, bisogna pertanto sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000 euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato incrementato del 10%).

La legge di stabilità per il 2018 (articolo 1, comma 194 della legge n.205 del 27 dicembre 2017) ha ulteriormente specificato tale meccanismo di calcolo. Infatti, nel caso in cui l'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, lo stesso è versato in soluzioni annuali. Diversamente, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo all'atto di definizione del procedimento, la mensilità non viene considerata utile ai fini del numero di mesi per i quali si ha diritto alla prestazione.

Numero Componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5

6.412,50 €

534,37 €

6 o più

6477,90 €

539,82 €

Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al ReI (ad es. attività lavorativa avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del ReI). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI - Com della presente domanda

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI - Com, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello ReI - Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Quindi, coloro che presentano la domanda di ReI a far data dall'1 gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio) devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la domanda di ReI nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'Istituto si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi), possono presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it; www.inps.it